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Sez. 2, Sentenza n. 12274 del 20/08/2002 (Rv. 556984 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI | Contributi condominiali - Riscossione - Controversie instaurate dall'amministratore contro il condomino inadempiente - Giudice competente - Giudice del luogo ove è sito l'immobile condominiale.
Stato
decisa il 2002-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556984-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI

L'amministratore di condominio, nell'esercizio dell'attività di riscossione dei contributi dovuti da ciascun condomino per l'utilizzazione delle cose comuni, agisce in rappresentanza degli altri condomini, così che le controversie che insorgano in ordine a tale riscossione integrano gli estremi della "lite tra condomini" soggetta, quanto alla competenza per territorio, ai criteri di cui all'art. 23 cod. proc. civ. (cognizione del giudice del luogo in cui è sito l'immobile condominiale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)