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Sez. 2, Sentenza n. 12208 del 11/12/1993 (Rv. 484685 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - Attribuzioni (doveri e poteri) - Rappresentanza negoziale | Domicilio del condominio - Individuazione - Criteri - Giudizi aventi ad oggetto il pagamento di contributi condominiali - Luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio - Determinazione.
Stato
decisa il 1993-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484685-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - Attribuzioni (doveri e poteri) - Rappresentanza negoziale

Il condominio di edifici, che non è una persona giuridica, ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta. Pertanto, ai fini della competenza territoriale ex art. 18 e 20 cod. proc. civ. nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di contributi condominiali, il luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio va individuato nel domicilio dell'amministratore in carica al tempo della scadenza dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)