Sez. 2, Sentenza n. 9828 del 24/08/1992 (Rv. 478616 - 01)
Competenza civile - Competenza per territorio - Soci e condomini | Contributi dovuti da ciascun condomino per l'utilizzazione delle cose comuni - Attività di riscossione dell'amministratore - Controversie relative - Competenza del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale - Sussistenza.
Competenza civile - Competenza per territorio - Soci e condomini
Poiché l'amministratore di condominio nell'attività di riscossione dei contributi dovuti da ciascun condomino per l'utilizzazione delle cose comuni agisce in rappresentanza degli altri condomini, le controversie che insorgono in ordine a tale riscossione costituiscono una lite tra condomini soggetta quanto alla competenza territoriale ai criteri dell'art. 23 cod. proc. civ. e quindi devoluta alla cognizione del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)