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Sez. 5, Sentenza n. 10309 del 25/08/1998 Ud. (dep. 30/09/1998) Rv. 211476 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reato - Lavori in assenza o difformità dalla concessione - Sospensione della pena - Subordinata dal giudice alla rimozione del danno - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-08-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211476-01

EDILIZIA - IN GENERE

Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile: perché proprio l'art. 165 cod. pen. prevede che la sospensione della pena può essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e perché non può esservi dubbio che il manufatto abusivamente realizzato costituisca conseguenza del reato edilizio dannosa per l'assetto del territorio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)