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Sez. 3, Sentenza n. 4135 del 20/02/1998 Ud. (dep. 03/04/1998) Rv. 210504 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Legge 8 agosto 1985 n.431 - Sospensione condizionale della pena - Subordinata all'ordine di rimessione in pristino - Legittimità.
Stato
decisa il 1998-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210504-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di protezione delle bellezze naturali deve ritenersi legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'ordine di rimessione in pristino previsto dall'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431. Infatti è sicuramente possibile l'utilizzazione del disposto dell'art. 165 c.p., rivolto a rafforzare il ravvedimento del condannato, poiché la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ben può comportare conseguenze dannose o pericolose; inoltre la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette al preminente interesse di giustizia sotteso all'esercizio dell'azione penale. Peraltro l'obbligo di ripristino si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della pubblica amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi come conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale. (cfr. Corte Cost. 20/07/1994 n.318)

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)