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Sez. 2, Sentenza n. 8757 del 03/03/2005 Ud. (dep. 07/03/2005) Rv. 231041 - 01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - domicilio dichiarato o eletto - IN GENERE | Assenza del destinatario della notificazione - Notificazione effettuata mediante consegna di copia al difensore - Conseguenze - Nullità a regime intermedio.
Stato
decisa il 2005-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231041-01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - domicilio dichiarato o eletto - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario, recatosi sul luogo del domicilio dichiarato dell'imputato, non abbia rinvenuto l'interessato, tale assenza non equivale alla impossibilità della notifica, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di residenza o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo. Ne consegue che, salvo il suddetto accertamento, la notificazione non può essere effettuata mediante consegna di copia al difensore, ma in una delle forme alternative previste dall'art. 157 cod. proc. pen. in caso di precaria assenza del destinatario della notifica. L'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161, quarto comma cod. proc. pen. integra una invalidità a regime intermedio riconducibile all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)