Sez. 1, Sentenza n. 2655 del 20/12/1996 Ud. (dep. 19/03/1997) Rv. 207270 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Assenza del destinatario della notificazione - Situazione equivalente alla " impossibilità " della notifica - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Modalità della notificazione - Indicazione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
Quando è stato dichiarato quale luogo delle notificazioni la propria residenza, nella ipotesi che l'ufficiale giudiziario recatosi sul luogo non abbia trovato l'interessato, tale assenza non equivale alla impossibilità della notifica, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di residenza o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo; di conseguenza, salvo il suddetto accertamento, la notificazione non può essere effettuata mediante consegna di copia al difensore, ma in una delle forme alternative previste dall'art. 157 cod. proc. pen. in caso di precaria assenza del destinatario della notifica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)