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Sez. U, Sentenza n. 833 del 23/01/2012 (Rv. 621104 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Comuni - Funzioni amministrative relative a popolazione e territorio comunale - Spettanza - Provvedimenti finalizzati alla protezione dell'igiene e salubrità ambientale - Incisione su diritti soggettivi - Degradamento ad interessi legittimi - Configurabilità - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621104-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

A norma dell'art. 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, fra l'altro nei settori dei servizi alla persona e alla comunità. Nell'ambito di tale competenza devono essere ricondotti anche i provvedimenti finalizzati a tutelare la salubrità e l'igiene del territorio comunale e dei suoi cittadini, eventualmente contemperando il diritto allo svolgimento di un'attività imprenditoriale con l'interesse pubblico al mantenimento di un ambiente integro; in questo caso, ove i provvedimenti influiscano sulla qualità di vita dei cittadini in rapporto alla salubrità del territorio, essi incidono sui diritti soggettivi dei singoli degradandoli a interessi legittimi, sicché l'impugnazione di tali provvedimenti è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Fattispecie relativa a provvedimento col quale l'amministrazione comunale aveva imposto ad un privato coltivatore di funghi di confinare in luogo chiuso le attività di preparazione e movimentazione dello stallatico, per evitare esalazioni moleste).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)