Sez. 3, Sentenza n. 5305 del 07/12/1977 (Rv. 388966 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - DATA - OMESSA - INSUFFICIENTE - NULLITA - MANCANZA DELLA DATA NELLA SOLA COPIA NOTIFICATA - NULLITA - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - DATA - OMESSA - INSUFFICIENTE - NULLITA - MANCANZA DELLA DATA NELLA SOLA COPIA NOTIFICATA - NULLITA - SUSSISTENZA.*
L'indicazione della data dell'udienza di comparizione, costituendo un elemento essenziale per la vocatio in ius del convenuto, determina la nullita dell'atto quando sia insufficiente o del tutto mancante. La nullita sussiste anche quando la data di comparizione risulti indicata nell'originale e non anche nella copia dell'atto di citazione o di appello, in quanto nel caso di discordanza fra l'originale e la copia di un atto notificato, deve darsi la prevalenza a cio che risulta dalla copia consegnata alla parte. (V 2181/74, mass n 370541; (V 2295/69, mass n 341691; (V 2976/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)