Sez. 1, Sentenza n. 2295 del 26/06/1969 (Rv. 341691 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - IN GENERE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CUI AGLI ARTT.163 E 164 COD PROC CIV - INCERTEZZA ASSOLUTA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - IN GENERE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CUI AGLI ARTT.163 E 164 COD PROC CIV - INCERTEZZA ASSOLUTA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
L'apprezzamento del giudice in ordine alla sussistenza o meno della incertezza assoluta sugli elementi che, a norma degli artt.163 e 164 cod.proc.civ., debbono risultare dall'atto di citazione ed, in particolare, in ordine alla Mancanza o non della data di comparizione, e incensurabile in Cassazione se congruamente motivato e immune da vizi di logica e di diritto. (nella specie, e stato ritenuto incensurabile l'apprezzamento dei giudici di merito, i quali, in relazione ad un atto di citazione, notificato il 27 aprile 1959, nel quale la data dell'udienza di comparizione era indicata in quella del 14 maggio 1958, avevano affermato che non potevano sussistere dubbi in ordine alla data di detta udienza, da identificarsi in quella del 14 maggio 1959, posto che l'attore aveva chiesto l'abbreviazione dei termini di comparizione). (V. 1917-68, massima n.333917 1438-68, massima n.333084 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)