diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1179 del 24/04/1970 (Rv. 346786 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - CRITERIO DI COLLEGAMENTO DEL LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA O DEVE ESEGUIRSI - NECESSITA CHE SI TRATTI DELL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346786-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - CRITERIO DI COLLEGAMENTO DEL LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA O DEVE ESEGUIRSI - NECESSITA CHE SI TRATTI DELL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*

Il secondo ed alternativo criterio di collegamento previsto dallo art 4, n 2 cod proc civ va inteso nel senso che ne ricorre l'applicazione tutte le volte che la domanda giudiziale si riferisca a contratti che siano fonte di obbligazioni le quali debbano, anche soltanto in parte, eseguirsi nel territorio della Repubblica italiana, indipendentemente dal fatto che l'obbligazione dedotta in giudizio non sia tra quelle che avrebbero dovuto essere adempiute nel territorio del nostro stato. (V 1835-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)