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Sez. L, Sentenza n. 5710 del 12/11/1984 (Rv. 437392 - 01)

RISARCIMENTO DEI DANNI - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - DISCIPLINA EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437392-01

RISARCIMENTO DEI DANNI - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - DISCIPLINA EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Alle prestazioni previdenziali (cui non trova applicazione la norma di cui all'art. 429 comma terzo cod. proc. civ.) rimane riferibile la previsione di cui al secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., la quale, tuttavia, per la sua pratica e legittima concretizzazione, comporta la necessità di una specifica domanda e della dimostrazione rigorosa dell'effettivo maggior danno patito a causa della svalutazione monetaria, senza possibilità per il giudice di tener conto sic et simpliciter del fatto notorio di questa, indipendentemente dalle deduzioni ed allegazioni suddette. (V 1072/83, mass n 425860; (V 1150/83, mass n 425384; (V 5555/81, mass n 416277).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)