Sez. L, Sentenza n. 1072 del 10/02/1983 (Rv. 425860 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - PROVA - MEZZI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - PROVA - MEZZI.*
L'applicabilità ai crediti previdenziali - riguardo ai quali non opera la disposizione del terzo comma dell'art. 429 (nuovo testo) cod. proc. civ. - della previsione di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. non comporta l'automatico risarcimento del danno da svalutazione monetaria, che deve essere pur sempre richiesto e dimostrato con ogni possibile mezzo di prova, ancorché il giudice, in Mancanza di altre specifiche prove, possa a tale riguardo utilizzare il notorio acquisito alla comune esperienza e presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del denaro coerenti con tali elementi. (V 5555/81, mass n 416277; (V 3776/79, mass n 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)