Sez. L, Sentenza n. 5499 del 22/10/1979 (Rv. 402084 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - MORTE DEL DOMICILIATARIO - INEFFICACIA DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - MORTE DEL DOMICILIATARIO - INEFFICACIA DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - CONSEGUENZE.*
Ai sensi dell'art 141, quarto comma, cod proc civ, la morte del domiciliatario comporta automaticamente l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la notificazione degli Atti (nella specie, ricorso per Cassazione) non puo essere eseguita nel domicilio eletto, ma deve essere fatta nel domicilio reale. (Conf 1113/78, mass n 390479).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)