Sez. U, Sentenza n. 9198 del 06/09/1990 (Rv. 469194 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NEL DOMICILIO REALE - MORTE DEL DOMICILIATARIO NON RAPPRESENTANTE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE NEL DOMICILIO REALE - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NEL DOMICILIO REALE - MORTE DEL DOMICILIATARIO NON RAPPRESENTANTE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE NEL DOMICILIO REALE - NECESSITÀ.*
Nel caso di morte del domiciliatario (non rappresentante), che determina, ai sensi dell'art. 141, ultimo comma, cod. proc. civ., l'inefficacia dell'elezione di domicilio, la notifica del ricorso per Cassazione non può più essere validamente eseguita nel domicilio eletto ma deve essere effettuata nel domicilio reale della parte intimata entro il termine all'uopo stabilito, senza che detto termine sia suscettibile d'interruzione ai sensi dell'art. 328 cod. proc. civ., non rientrando la morte del domiciliatario fra gli eventi previsti dall'art. 299 dello stesso codice ed essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 328 sotto il profilo della mancata equiparazione della morte del mero domiciliatario alla morte del procuratore della parte il quale sia anche domiciliatario della medesima. (V 5499/79, mass n 402084; (V 1113/78, mass n 390479).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)