Sez. 1, Sentenza n. 4315 del 28/04/1998 (Rv. 514938 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Morte del procuratore semplicemente domiciliatario - Inefficacia dell'elezione di domicilio - Conseguenze - Interruzione ex art. 328 cod. proc. civ. - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO
La morte del procuratore semplicemente domiciliatario comporta automaticamente l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la notificazione degli atti non può più essere eseguita al domicilio eletto, bensì al domicilio reale, per il collegamento con l'art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., né il termine può essere suscettibile d'interruzione, ai sensi dell'art. 328 cod. proc. civ., riferendosi tale disposizione al diverso caso del decesso della parte (o del procuratore costituito, a seguito della sentenza Corte Cost. 3 marzo 1986, n. 41) durante il termine per impugnare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)