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Sez. L, Sentenza n. 2012 del 12/03/1996 (Rv. 496294 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Disciplina ex art. 2 legge n. 301 del 1979 - Ammissione al relativo trattamento su richiesta del curatore fallimentare intimante il licenziamento senza preavviso - Cumulo di detto trattamento e dell'indennità sostitutiva del preavviso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496294-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di condizioni poste per la sua erogazione nel periodo di vigenza dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979 n. 301, ove l'ammissione al trattamento stesso sia avvenuta su richiesta del curatore fallimentare che abbia provveduto al licenziamento senza preavviso dei lavoratori al momento della dichiarazione di fallimento dell'azienda datrice di lavoro, deve escludersi che i lavoratori licenziati, i quali abbiano percepito l'indennità sostitutiva del preavviso ovvero ottenuto l'iscrizione del relativo credito nella massa fallimentare, possano altresì, in relazione al corrispondente periodo temporale, percepire il trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 27/07/1979 num. 301 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)