Sez. L, Sentenza n. 3655 del 28/03/1995 (Rv. 491457 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Straordinario - Ammissione al relativo trattamento alle condizioni previste per la sua erogazione - Richiesta relativa del curatore fallimentare recedente senza preavviso al momento della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro - Versamento dell'indennità di preavviso in favore dei lavoratori licenziati o iscrizione del loro credito nella massa fallimentare - Diritto dei medesimi al predetto trattamento - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
In tema di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di condizioni previste per la sua erogazione nel vigore dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979 n.301, ove l'ammissione al trattamento stesso sia avvenuta su richiesta del curatore fallimentare che abbia provveduto al licenziamento senza preavviso dei lavoratori al momento della dichiarazione di fallimento dell'azienda datrice di lavoro, deve escludersi che i lavoratori licenziati, i quali abbiano percepito l'indennità sostitutiva del preavviso ovvero ottenuto l'iscrizione del relativo credito nella massa fallimentare, possano altresì, in relazione al corrispondente periodo temporale, percepire il trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 27/07/1979 num. 301 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)