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Sez. L, Sentenza n. 9967 del 28/07/2000 (Rv. 538925 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito per pagamenti anteriori al 1 gennaio 1996 - Disciplina di cui all'art. 1, commi duecentosessantesimo e segg., legge n. 662 del 1996 - Applicabilità con effetto retroattivo - Sostituzione integrale della regolamentazione precedente - Configurabilità - Conseguenze - Limiti - Recuperi avvenuti prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Diversità di disciplina a seconda delle condizioni temporali del perfezionamento della fattispecie restitutoria.
Stato
decisa il 2000-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538925-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del giorno 1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantatreesimo e duecentosessantacinquesimo, della legge n. 662 del 1996, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile. Nondimeno per i recuperi già avvenuti prima dell'entrata in vigore della nuova normativa vanno distinte la seguenti due situazioni: a) recuperi avvenuti nelle more del giudizio avente ad oggetto la declinatoria di irripetibilità dell'indebito e la condanna dell'ente alla restituzione delle somme recuperate, i quali - in base al principio dell'insensibilità della consistenza del diritto in contestazione alla durata del processo (che trova attuazione attraverso il meccanismo della riferibilità degli effetti dell'accertamento giudiziale al momento della proposizione della domanda)- sono assoggettati alla nuova disciplina; b) recuperi avvenuti prima della proposizione della suddetta domanda giudiziale per i quali, sussistendo una situazione giuridica esaurita sotto l'impero della disciplina previgente, la legittimità del recupero e la fondatezza o meno di eventuali istanze restitutorie devono essere necessariamente valutate alla stregua della medesima previgente disciplina (escludendosi che la nuova normativa, oltre a sancire, in presenza di determinate condizioni, il diritto alla "soluti retentio", accordi all'"accipiens" anche azione per far valere identiche condizioni al fine dell'accoglimento delle suddette istanze).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)