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Sez. L, Sentenza n. 8438 del 27/05/2003 (Rv. 563625 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Ripetibilità - Pagamenti anteriori al 1996 - Disciplina introdotta dall'art. 1 legge n. 662 del 1996 - Applicabilità - Limiti - Situazione esaurita - Nozione - Domanda di restituzione dell'I.N.P.S. e contestazione in sede amministrativa da parte dell'assicurato - Successiva impugnazione da parte dell'assicurato in sede giurisdizionale - Mancata definizione anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 - Situazione esaurita - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563625-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima dell'1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260, 261, 263 e 265, legge n. 662 del 1996, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina e, quindi, la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile, non applicandosi la normativa sopravvenuta ai soli recuperi già avvenuti, e cioè alle situazioni esaurite, rilevando a detto fine non il materiale "recupero" dell'indebito, bensì la definitività della situazione generata dalla pretesa dell'ente previdenziale; pertanto, la situazione non può ritenersi esaurita qualora la pretesa, alla data di entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, era stata contestata dall'assicurato in sede amministrativa e, successivamente, in sede giurisdizionale (Nella specie, la S.C., ha ritenuto applicabile la legge n. 662 del 1996, in quanto, benché l'I.N.P.S. avesse iniziato il recupero prima della data della sua entrata in vigore, l'assicurato, anteriormente a detta data, aveva impugnato in sede amministrativa la deliberazione dell'ente e, a seguito del parziale accoglimento della domanda, aveva proposto ricorso innanzi al Pretore del lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 263 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 261 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 265 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)