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Sez. 3, Sentenza n. 8305 del 31/03/2008 (Rv. 602546 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Operazioni di carico e scarico - Sussunzione nel concetto di "circolazione" di cui all'art. 2054 cod. civ. - Ammissibilità - Conseguenze - Applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria r.c.a. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602546-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

Ai fini dell'applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli (ed in particolare di quelle sull'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile) deve considerarsi in "circolazione" il veicolo fermo sulla pubblica via per operazioni di carico o scarico. (In applicazione del suddetto principio, la S.C., accogliendo il ricorso proposto, ha ritenuto applicabili gli istituti dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. al danno patito da un operaio che, durante lo scarico di mattoni da un camion, aveva patito lo schiacciamento di una mano in conseguenza dell'abbassamento del cassone di carico del mezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)