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Sez. 3, Sentenza n. 4121 del 01/03/2004 (Rv. 570688 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Documenti dimostranti vizi intrinseci della sentenza impugnata - Deposito - Ammissibilità - Documenti attinenti ad altri e precedenti atti - Deposito - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa a sentenza del giudice di pace.
Stato
decisa il 2004-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570688-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

Ai sensi dell'art. 372 cod.proc.civ., i documenti dei quali è consentita la produzione "che riguardano la nullità della sentenza impugnata" sono esclusivamente quelli che dimostrano vizi intrinseci della sentenza stessa per difetto di requisiti essenziali e non anche quelli attinenti ad altri e precedenti atti o situazioni processuali che si riflettono sulla validità della decisione (diversamente sarebbe legittimata la produzione di documenti riguardanti qualunque vizio del procedimento, pur se potuti produrre nel giudizio di merito, con palese alterazione del ruolo del giudizio di legittimità). Tuttavia, in ragione della prevalente esigenza della tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), è ammissibile la produzione di documenti nuovi, pur se non direttamente attinenti a vizi propri della sentenza impugnata, quando essi siano diretti a dimostrare un vizio di costituzione del rapporto processuale deducibile soltanto con il ricorso per cassazione, come nel caso di sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, impugnabile solo con ricorso per Cassazione. (Nella specie la S.C. ha ammesso la documentazione anagrafica prodotta dal ricorrente, contumace in primo grado, diretta a fondare l'assunto di mancata costituzione del rapporto processuale e, quindi, di nullità della sentenza emanata; mentre, non ha ammesso la fattura commerciale, volta a dimostrare il difetto di legittimazione passiva del convenuto, attinendo la questione al merito e non a un vizio di nullità della sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)