Sez. 1, Sentenza n. 18136 del 20/12/2002 (Rv. 559322 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Relativi alla nullità della sentenza impugnata - Nozione - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente invocava il disposto dell'art. 372 cod. proc. civ. e produceva un certificato del registro delle imprese, allo scopo di mostrare - per la prima volta in Cassazione - che la procura alle liti per il giudizio di appello era stata conferita da un soggetto che non aveva più il potere di rappresentanza della società).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)