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Sez. 1, Sentenza n. 18136 del 20/12/2002 (Rv. 559322 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Relativi alla nullità della sentenza impugnata - Nozione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559322-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente invocava il disposto dell'art. 372 cod. proc. civ. e produceva un certificato del registro delle imprese, allo scopo di mostrare - per la prima volta in Cassazione - che la procura alle liti per il giudizio di appello era stata conferita da un soggetto che non aveva più il potere di rappresentanza della società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)