Sez. 3, Sentenza n. 37124 del 18/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232306 - 01
SPORT | Diffida del questore a presenziare alle manifestazioni sportive - Obbligo a comparire presso gli uffici di polizia - Richiesta di convalida - Limitazione alla diffida - Potere cognitivo del giudice - Ordinanza di convalida - Estensione anche alle altre prescrizioni - Nullità - Sussistenza.
SPORT
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il potere di convalida del giudice per le indagini preliminari del provvedimento del questore è inderogabilmente condizionato dal positivo esercizio dell'azione di prevenzione criminale da parte del P.M., pertanto la decisione del giudice deve essere correlata al "petitum" del pubblico ministero. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore di diffida a presenziare alle manifestazioni sportive indicate e di imposizione dell'obbligo di comparire presso l'autorità di polizia in coincidenza con le gare disputate, in quanto il P.M. aveva richiesto nei termini la convalida solo in riferimento alla diffida).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)