Sez. U, Sentenza n. 44273 del 27/10/2004 Cc. (dep. 12/11/2004) Rv. 229111 - 01
SPORT | Provvedimenti contro la violenza occasionata da manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione di tali manifestazioni - Richiesta di convalida del pubblico ministero - Obbligo di trasmissione al giudice della convalida della documentazione sulla quale si fonda il provvedimento questorile - Necessità.
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Il pubblico ministero che ritenga di chiedere la convalida del provvedimento del questore reso, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., in caso di turbative occorse in occasione di manifestazioni sportive, deve trasmettere al giudice la documentazione sulla quale si fonda il provvedimento medesimo, al fine di consentirne l'esame da parte della persona interessata, in vista dell'eventuale presentazione di memorie e (contro)deduzioni, e il controllo pieno di legalità da parte del giudice della convalida.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 20/08/2001 num. 336 CORTE COST., Legge 19/10/2001 num. 377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)