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Sez. 6, Sentenza n. 12110 del 03/12/2003 Cc. (dep. 12/03/2004) Rv. 228223 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso al luogo di svolgimento - Convalida del giudice - Motivazione "per relationem"con riguardo al provvedimento convalidato e alla richiesta del p.m. - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228223-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di convalida del provvedimento assunto dal questore a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, con il quale si impone all'interessato un divieto di accesso a luoghi in cui si svolgano manifestazioni sportive, è legittima la motivazione "per relationem" attraverso il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta di convalida del pubblico ministero, con indicazione della positiva revisione del percorso logico che ha indotto il provvedimento convalidato. (Nella specie la Corte ha considerato come l'atto del questore, richiamato nell'ordinanza, indicasse specificamente i comportamenti presupposti alla applicazione del divieto e le relative fonti di prova, desumendo da essi il rischio di potenziali turbative dell'ordine pubblico in caso di presenza del ricorrente sul luogo di future manifestazioni sportive).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)