Sez. U, Sentenza n. 20730 del 28/09/2009 (Rv. 609490 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Corrispondenza tra accusa e sentenza - Mancanza - Condizioni - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, si ha modificazione del fatto, dalla quale scaturisce la mancanza di correlazione tra l'addebito contestato e la sentenza, soltanto quando venga operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell'addebito, ma non quando gli elementi essenziali della contestazione formale restano immutati nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito, variando solo elementi secondari e di contorno, ovvero quando ai primi si aggiungono altri elementi sui quali l'incolpato abbia comunque avuto modo di difendersi nel procedimento. (Nella specie, il ricorrente, pur avendo lamentato di essere stato rinviato a giudizio per fatti diversi da quelli sui quali era stato sentito nel corso delle indagini preliminari, non aveva fornito alcuna indicazione sugli asseriti mutamenti, sì da non porre la Corte di cassazione in grado di delibare se e in quali termini le denunciate modificazioni avrebbero avuto luogo)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)