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Sez. 1, Sentenza n. 5408 del 19/08/1983 (Rv. 430328 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE - ESTENSIONE - STIPULA DI COMPROMESSI E CLAUSOLE COMPROMISSORIE - INCLUSIONE - LIMITAZIONI STATUTARIE - OPPONIBILITÀ AI TERZI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430328-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE - ESTENSIONE - STIPULA DI COMPROMESSI E CLAUSOLE COMPROMISSORIE - INCLUSIONE - LIMITAZIONI STATUTARIE - OPPONIBILITÀ AI TERZI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Gli amministratori di una società per azioni e, in genere, di una società commerciale possono stipulare clausole compromissorie e compromessi, in quanto è loro normalmente consentito il compimento di qualsiasi atto rientrante nell'oggetto sociale in virtù dell'art. 2384 cod. civ. (come sostituito dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127), in base al quale non sono neppure opponibili ai terzi le limitazioni statutarie a quel potere, salvo che costoro abbiano agito intenzionalmente a danno della società. (V 437/62, mass n 250688; (V 3365/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., DPR 29/12/1969 num. 1127 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)