Sez. 1, Sentenza n. 1691 del 13/03/1980 (Rv. 405303 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - MOTIVI DI NULLITA - IRRILEVANZA - LIMITI - VOLONTA REALE DEGLI OBBLIGHI E DEGLI EFFETTI NORMALMENTE DERIVANTI DAGLI ATTI - ININFLUENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - MOTIVI DI NULLITA - IRRILEVANZA - LIMITI - VOLONTA REALE DEGLI OBBLIGHI E DEGLI EFFETTI NORMALMENTE DERIVANTI DAGLI ATTI - ININFLUENZA.*
L'applicazione dell'imposta di registro va fatta - ai sensi dell'art 8 del RD 30 dicembre 1923, n 3269 - sempre secondo la natura e il contenuto dell'atto, desumibile esclusivamente dalle sue clausole, prescindendo dalla corrispondenza fra le dichiarazioni e la volonta dei dichiaranti e dallo scopo pratico da essi perseguito: conseguentemente, le indagini dell'ufficio finanziario debbono essere circoscritte alla intrinseca natura ed agli effetti dell'atto, cosi come risultano dall'oggettiva struttura delle sue clausole unitariamente considerate secondo quanto da esse manifestato, senza che possano avere Rilevanza motivi di nullita (salvi i limitati effetti di cui all'art 14 della legge citata), essendo sufficiente e necessario, ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura e secondo le regole corrispondenti, che sia stato voluto l'atto con le pattuizioni e le clausole in esso indicate, mentre e irrilevante, agli stessi fini, che siano stati realmente voluti i rispettivi obblighi ed effetti, da esso normalmente derivanti. (Conf 3756/75, mass n 377961; (Conf 2349/72, mass n 359738).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)