Sez. 1, Sentenza n. 3756 del 07/11/1975 (Rv. 377961 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - ELEMENTI ESTRANEI ALL'ATTO - IRRILEVANZA - FATTI MODIFICATIVI SUCCESSIVI - APPLICAZIONE E PERCEZIONE O MENO DELL'IMPOSTA - ININFLUENZA - FATTISPECIE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - ELEMENTI ESTRANEI ALL'ATTO - IRRILEVANZA - FATTI MODIFICATIVI SUCCESSIVI - APPLICAZIONE E PERCEZIONE O MENO DELL'IMPOSTA - ININFLUENZA - FATTISPECIE.*
L'imposta di registro e 'imposta d'attò, nel senso che essa ha per oggetto l'atto che contiene il negozio giuridico di cui, ai fini tributari, debbono valutarsi natura ed effetti. Devesi tener conto, pertanto, di quella determinata stipulazione consacrata nell'atto e solo in esso, con esclusione di ogni elemento estraneo (salvo che non ricorrano le ipotesi specificamente indicate negli artt da 11 a 14 del RD 30 dicembre 1923, n 3269). Di conseguenza, non puo tenersi conto di Atti modificativi intervenuti successivamente all'atto soggetto al tributo, ne puo avere alcuna Rilevanza, al fine invece di tenerne conto, il fatto che l'imposta sia stata, o meno, applicata e percetta. (nella specie - riguardante l'ipotesi di un contratto di appalto per la costruzione di un edificio e di vendita di porzione di esso all'appaltatore - la Corte di merito aveva osservato che, con un contratto aggiuntivo, prima che fosse stato applicato e percetto il tributo, le parti avevano inteso trasferire la proprieta non gia al solo nascere dell'edificio al grezzo, bensi al momento di una ricognizione notarile, da servire a prova dell'avvenuta esecuzione dell'appalto e della proprieta della porzione venduta all'appaltante; e che poiche tale ricognizione era avvenuta dopo un anno dal rilascio della licenza di abitabilita, si erano verificati i presupposti per il riconoscimento del beneficio tributario di cui all'art 17 della legge n 408 del 1949, contemplante locali abitabili e non al grezzo. La SC, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha cassato la pronunzia, ritenendo che non potesse tenersi conto del contratto aggiuntivo, il cui contenuto non era valutabile al fine della Determinazione dell'imposta di registro e delle eventuali esenzioni fiscali). (V 551/74, mass n 368322; 3428/73, mass n 367408; (V 2426/70, mass n 348676; 369/64).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 14 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)