Sez. L, Sentenza n. 451 del 19/01/1981 (Rv. 410926 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - MODIFICABILITA O REVOCABILITA CON LA SENTENZA DEFINITIVA - DIVIETO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - MODIFICABILITA O REVOCABILITA CON LA SENTENZA DEFINITIVA - DIVIETO.*
Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitivita concerne soltanto la non integralita della decisione della controversia, ma non anche la mutabilita, da parte dello stesso giudice, di cio che e stato deciso. (Conf 4188/79, mass n 400703).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)