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Sez. L, Sentenza n. 2237 del 04/02/2005 (Rv. 580456 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) | Ordinanze contenenti statuizioni di natura decisoria ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ. - Valore di sentenze non definitive - Modificabilità o revocabilità con sentenza definitiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580456-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE)

I provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito) anche quando non definiscono il giudizio, ancorché qualificati ordinanza, vanno considerati sentenze non definitive, con la conseguenza che la statuizione ivi contenuta non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza (definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)