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Sez. L, Sentenza n. 1241 del 06/02/1998 (Rv. 512312 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Tutela da aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi - Obbligo del datore di lavoro ex. art. 2087 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Aggressione ad un medico dipendente dell'INAIL da parte di un assicurato - Violazione dell'art. 2087 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512312-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'obbligo del datore di lavoro di tutelare, ex art. 2087 cod. civ., l'integrità fisiopsichica dei dipendenti, impone l'adozione non solo di misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico, ma di tutte quelle cautele adeguate ai rischi incombenti sui lavoratori, anche in relazione ad eventi che, come le aggressioni criminose da parte di terzi, pur non essendo direttamente collegati all'attività lavorativa, ne possono tuttavia costituire un profilo caratteristico. Pertanto, nell'ipotesi di aggressione ad un medico dipendente dell'INAIL. da parte di un assicurato negli uffici dell'istituto, attesa l'occasionalità dell'aggressione, non è configurabile una violazione dell'art. 2087 cod. civ. per l'omessa adozione di misure idonee a preservare l'integrità dei dipendenti, non essendo peraltro ravvisabile un'infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, atteso che, pur sussistendo la causa violenta e l'occasione di lavoro, il fatto non è stato originato da una delle attività imprenditoriali protette elencate nell'art. 1 d.P.R. n. 1124 citato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)