Sez. L, Sentenza n. 8422 del 03/09/1997 (Rv. 507488 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA | Art. 2087 cod. civ. come norma di chiusura del sistema antinfortunistico - Obbligo di tutelare l'integrità psico-fisica dei dipendenti - Misure di sicurezza per preservare i lavoratori da aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi - Obbligo di adozione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA
La disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ. rappresenta una norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente previste dal legislatore ed impone al datore di lavoro l'obbligo di tutelare l'integrità psico - fisica dei dipendenti con l'adozione - ed il mantenimento in condizioni di perfetta funzionalità - non solo di misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di tale integrità nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad eventi che, seppur non direttamente collegati allo stesso, come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi (nella specie: rapine), si presentino con frequenza periodica in alcuni settori, quale quello delle aziende di credito, sicché il relativo rischio ha un apprezzabile grado di probabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)