diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 19920 del 29/09/2011 (Rv. 619276 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative - Mancanza di una organizzazione autonoma della prestazione di lavoro da parte dell'appaltatore - Violazione del divieto - ConfigurabilitĂ  - Mancanza di mezzi e capitali propri - Ininfluenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619276-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sancito dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, opera nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, attribuendo all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto in assenza di una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, la cui esistenza, peraltro, non può essere esclusa - avuto riguardo alla natura delle prestazioni in concreto affidate - ove la predisposizione dell'organizzazione del lavoro non sia supportata da mezzi e capitali propri. (Nella specie, relativa all'affidamento del servizio di portierato per una Casa di cura ad una Cooperativa, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale di ritenere effettivo l'appalto atteso che l'organizzazione dei turni di servizio era concordata, sotto la direzione della sola Cooperativa, tra gli stessi membri della portineria, il corrispettivo per l'attività era forfettario e non commisurato alle ore o alle persone impiegate alla copertura del servizio, mancava una direzione tecnica da parte dell'amministrazione della clinica, le cui disposizioni interne erano meramente funzionali ad informare il personale di turno delle esigenze organizzative della clinica stessa, mentre, per contro, i lavoratori svolgevano, in concreto, solo le funzioni tipiche del portiere ed erano retribuiti dalla sola Cooperativa).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)