Sez. 1, Sentenza n. 1032 del 20/02/1986 (Rv. 444543 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE - FATTISPECIE IN TEMA DI GIUDIZIO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE - FATTISPECIE IN TEMA DI GIUDIZIO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI.*
Il potere del giudice istruttore di richiedere, ex art. 213 cod. proc. civ., le informazioni scritte relative ad Atti e documenti dell'amministrazione, comprende anche quello di acquisire al processo le relazioni orali o scritte di assistenti sociali, già in precedenza svolte nell'Esercizio delle loro pubbliche funzioni, quando esse - come nel caso del giudizio di separazione dei coniugi in ordine ai provvedimenti sull'affidamento dei figli minori - si rivelino pertinenti all'oggetto del processo medesimo. Tali relazioni, vagliate dopo essere state oggetto di contraddittorio, hanno valore di prova indiziaria e di consulenza tecnica. (V 2999/82, mass n 420918, sulla prima parte; (V 391/78, mass n 391325).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)