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Sez. 1, Sentenza n. 1959 del 27/04/1978 (Rv. 391325 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - SITUAZIONE GIUSTIFICATA DA CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - INDAGINI RELATIVE - CRITERI - RELAZIONI DI ASSISTENTI SOCIALI - VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391325-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - SITUAZIONE GIUSTIFICATA DA CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - INDAGINI RELATIVE - CRITERI - RELAZIONI DI ASSISTENTI SOCIALI - VALUTAZIONE.*

La situazione di abbandono, cui la legge condiziona la declaratoria di stato di adottabilita - e che si verifica quando il minore sia privo dell'assistenza materiale e morale - puo essere giustificata da circostanze di forza maggiore, ove si tratti di circostanze contingenti e cioe superate o che al momento della predetta declaratoria - che e quello rilevante in siffatta valutazione - si presentino certamente superabili a breve scadenza. Nella relativa indagine, il giudice deve considerare ogni elemento sulla condotta presente e passata del genitore, con particolare riguardo alla natura, alle cause, alla durata dell'abbandono, all'effettiva serieta dei suoi propositi, nonche gli elementi relativi all'ambiente in cui il minore vive o andrebbe a vivere, ed ai legami affettivi eventualmente stabiliti fra il minore ed altre persone. Il giudice deve compiere questa valutazione sulla base di tutti gli elementi probatori legittimamente acquisiti agli Atti, tra cui anche le relazioni orali e scritte di assistenti sociali, regolarmente incaricati di svolgere dirette acquisizioni di notizie utili alla risoluzione del caso, tenendo presente che le dette relazioni vanno tuttavia prudentemente vagliate di volta in volta in connessione con tutti gli altri elementi di giudizio. (V 2987/76, mass n 381758; (V 1162/75, mass n 374600; (V 749/75, mass n 374101; (V 1306/73, mass n 363917; (V 2581/72, mass n 360107; (V 11/72, mass n 355660).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 sexies, Legge 05/06/1967 num. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)