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Sez. 1, Sentenza n. 2999 del 13/05/1982 (Rv. 420918 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420918-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ.*

Nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, l'indagine sulla situazione di abbandono materiale e morale del minore, alla data della suddetta dichiarazione, nonché, correlativamente, sull'eventuale serietà del proposito del genitore opponente di reinserire il minore medesimo nell'ambito della famiglia naturale, va condotta prendendo in considerazione ogni elemento acquisito, ivi compresi quelli forniti dalle relazioni degli assistenti sociali, ed anche fatti e circostanze successive alla indicata data, ove idonee ad evidenziare il carattere stabile o meno di quella situazione, e tenendo altresì conto, in relazione al preminente interesse del minore, che l'opportunità di detto reinserimento, ricollegandosi al vincolo di sangue, non abbisogna di specifica dimostrazione, mentre la scelta del distacco fisico ed affettivo dalla famiglia naturale postula il positivo accertamento di motivi di particolare gravità. (V 1822/81, mass n 412508; (V 1267/78, mass n 390626; (V 5416/77, mass n 389078; (V 3074/76, mass n 381850).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)