diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 13682 del 27/11/1998 Ud. (dep. 28/12/1998) Rv. 212084 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI | Formalità di acquisizione - Inosservanza - Sanzioni processuali - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212084-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI

L'inosservanza delle formalità dettate dall'art. 468, comma quarto bis, cod. proc. pen. per l'acquisizione a richiesta di parte dei verbali di prove di altro procedimento penale è sfornita di qualsivoglia sanzione processuale, non operando l'inammissibilità, prevista dal primo comma del medesimo articolo per il solo caso di inosservanza dei termini di deposito delle liste testimoniali, e non potendosi, d'altra parte, in difetto di espressa previsione, far ricorso all'istituto della nullità, come pure a quello dell'inutilizzabilità, il quale ultimo richiederebbe la violazione di uno specifico divieto di acquisizione, nella specie insussistente. (In applicazione di tali principi la S.C. ha ritenuto che legittimamente il giudice di merito avesse utilizzato, ai fini della decisione, verbali di dichiarazioni rese da coimputati in altro procedimento dei quali il pubblico ministero, pur avendo depositato in ritardo la lista testimoniale, aveva chiesto l'esame diretto riservandosi la produzione di detti verbali, già contenuti nel suo fascicolo, ove l'esame non fosse poi stato effettuato - come era in effetti avvenuto, dandosi quindi luogo alla detta produzione, per essersi parte dei dichiaranti rifiutati di sottoporvisi, mentre altri non erano comparsi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)