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Sez. 2, Sentenza n. 8195 del 11/08/1990 (Rv. 468799 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - ASSEGNATARI NON ANCORA PROPRIETARI - COSTITUZIONE DEL COSIDDETTO "COMITATO DI GESTIONE" - EQUIPARAZIONE AL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'USO E GODIMENTO DI COSE COMUNI - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE DI DETTO COMITATO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468799-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - ASSEGNATARI NON ANCORA PROPRIETARI - COSTITUZIONE DEL COSIDDETTO "COMITATO DI GESTIONE" - EQUIPARAZIONE AL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'USO E GODIMENTO DI COSE COMUNI - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE DI DETTO COMITATO - SUSSISTENZA.*

Dal momento della Costituzione del cosiddetto "condominio di gestione" tra gli assegnatari di alloggi economici e popolari, spetta all'assemblea condominiale il potere di deliberare sull'uso e godimento delle cose comuni e sulla ripartizione delle relative spese, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, con la conseguenza che ove detto condominio assuma direttamente la gestione dei servizi di portierato, di riscaldamento oltre l'ordinaria manutenzione delle parti comuni dell'edificio, la quota variabile di spesa relativa a tali servizi viene legittimamente determinata dagli stessi assegnatari riuniti in assemblea e deve essere corrisposta all'amministratore, anziché all'ente proprietario, con esclusione di eventuali spese generali (come l'Assicurazione od altro) ancora sostenute da detto ente. (V 5820/82, mass n 423388).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)