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Sez. 1, Sentenza n. 5620 del 27/10/1982 (Rv. 423388 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - CONDOMINIO DEGLI ASSEGNATARI COSTITUITO ANTERIORMENTE ALL'EFFETTIVO TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI - FUNZIONE - CONDOMINIO IN SENSO TECNICO - CORRISPONDENZA MERAMENTE FORMALE - LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423388-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - CONDOMINIO DEGLI ASSEGNATARI COSTITUITO ANTERIORMENTE ALL'EFFETTIVO TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI - FUNZIONE - CONDOMINIO IN SENSO TECNICO - CORRISPONDENZA MERAMENTE FORMALE - LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*

Il condominio degli assegnatari di alloggi economici e popolari, costituito anticipatamente rispetto all'effettivo trasferimento in proprietà degli alloggi ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, mira a realizzare finalità di gestione secondo schemi solo formalmente corrispondenti a quelli del condominio in senso tecnico, in quanto gli assegnatari, proprietari in spe, nella loro qualità di mandatari dell'ente proprietario degli alloggi assegnati, vengono investiti di poteri di gestione, come se le loro posizioni fossero, per effetto di una fictio iuris, di proprietà e comproprietà. Dal che consegue che il predetto condominio di assegnatari è fornito di legittimazione ad causam solo per agire in giudizio al fine di regolare la gestione delle cose come se fossero comuni, nel presupposto pacifico di tale loro qualità, mentre tale legittimazione deve essere esclusa non solo quando il condominio faccia valere il proprio diritto alla comunione, ma anche quando la contestazione relativa all'uso e al godimento delle cose comuni investa la stessa inerenza del bene alla comunione, come nel caso in cui la pretesa venga fatta valere nei confronti dell'ente, originario proprietario, il quale non abbia dismesso agli assegnatari il possesso delle cose contestate e si sia comunque riservata la proprietà di singoli appartamenti o piani dell'istituendo condominio di diritto sostanziale. (Conf 645/77, mass n 384212).*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)