Sez. 2, Sentenza n. 3514 del 11/08/1982 Ud. (dep. 23/04/1983) Rv. 158582 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - PENA INTERMEDIA TRA MINIMO E MASSIMO EDITTALE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - PENA INTERMEDIA TRA MINIMO E MASSIMO EDITTALE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
L'Obbligo della motivazione risulta soddisfatto quando il giudice nell'applicare, rideterminare o confermare una pena in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittale, dichiari di ritenere adeguata la misura prescelta nel caso concreto, mostrando in tal modo, sia pure implicitamente, di aver tenuto presenti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra la indicazione analitica dei medesimi. (Conf mass n 152332; (Conf mass n 147329 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)