Sez. 1, Sentenza n. 5408 del 19/08/1983 (Rv. 430331 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - NULLITÀ - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - NULLITÀ - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
La nullità della consulenza tecnica (nella specie: per utilizzazione di documenti che le parti non abbiano avuto la possibilità di esaminare) deve essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, e ciò tanto più nel procedimento arbitrale, più libero da forme e diretto ad una più rapida decisione. (V 5908/81, mass n 416669; (V 1207/79, mass n 397427).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)