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Sez. 1, Sentenza n. 1207 del 23/02/1979 (Rv. 397427 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - OMISSIONE - NULLITA RELATIVA - SANATORIA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397427-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - OMISSIONE - NULLITA RELATIVA - SANATORIA - CONDIZIONE.*

L'omessa comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali puo dare luogo solo ad una nullita relativa della consulenza tecnica, la quale risulta sanata quando non sia fatta valere nella prima istanza o difesa successivamente al deposito della relazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)