Sez. 1, Sentenza n. 1207 del 23/02/1979 (Rv. 397427 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - OMISSIONE - NULLITA RELATIVA - SANATORIA - CONDIZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - OMISSIONE - NULLITA RELATIVA - SANATORIA - CONDIZIONE.*
L'omessa comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali puo dare luogo solo ad una nullita relativa della consulenza tecnica, la quale risulta sanata quando non sia fatta valere nella prima istanza o difesa successivamente al deposito della relazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)