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Sez. 1, Sentenza n. 5908 del 09/11/1981 (Rv. 416669 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INIZIO DELLE OPERAZIONI - MANCATA COMUNICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI - DEPOSITO DELLA CONSULENZA - RINVIO PER L'ESAME DI ESSA - MOMENTO RILEVANTE PER L'ECCEZIONE DI NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416669-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INIZIO DELLE OPERAZIONI - MANCATA COMUNICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI - DEPOSITO DELLA CONSULENZA - RINVIO PER L'ESAME DI ESSA - MOMENTO RILEVANTE PER L'ECCEZIONE DI NULLITÀ.*

Il principio secondo cui la nullità della consulenza tecnica derivante dalla mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali ha carattere relativo e deve, pertanto, essere eccepita sotto pena di decadenza nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione trova applicazione anche se il giudice nell'udienza successiva a detto deposito abbia concesso un rinvio onde consentire alle parti la possibilità di esaminare il contenuto della relazione stessa. (V 372/80, mass n 403756; (V 1207/79, mass n 397427; (Conf 1954/76, mass n 380764).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)