Sez. L, Sentenza n. 14283 del 28/06/2011 (Rv. 617778 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva nella vigenza della legge n. 56 del 1987 - Legge n. 230 del 1962 - Applicabilità delle disposizioni in tema di onere della prova - Configurabilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia d'assunzione a termine dei lavoratori subordinati, anche nella vigenza della legge 28 febbraio 1987, n. 56 è applicabile la disposizione di cui all'art. 3, della legge n. 230 del 1962, in materia d'onere della prova a carico del datore di lavoro sulle condizioni che giustificano l'apposizione del termine al contratto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale si era ritenuta carente la prova per l'assenza dei dati relativi al numero dei dipendenti assunti a termine per le medesime causali e per l'assenza di dati numerici relativi all'organico necessario prima e dopo la disposta "revisione tecnico organizzativa").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)