Sez. L, Sentenza n. 14877 del 28/06/2006 (Rv. 591736 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva ex art. 23, legge n. 56 del 1987 - Incidenza sull'onere del datore di lavoro di provare la legittimità del termine e dell'eventuale proroga - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di definire nuove ipotesi di legittima apposizione del termine - le quali possono essere diverse e più ampie rispetto a quelle previste dalla legge n. 230 del 1962 - non modifica l'onere della prova delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, sia l'eventuale temporanea proroga al termine stesso, onere che l'art. 2 della legge n. 230 del 1962 pone a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che dal mancato assolvimento di tale onere probatorio deriva la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale si era ritenuta carente la prova ed anche l'allegazione da parte del datore di lavoro che l'assunzione a tempo determinato fosse avvenuta, come consentito dal contratto collettivo, per far fronte al maggior volume di traffico verificatosi temporaneamente a carico di un'area autostradale a causa della chiusura per lavori di altra area).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)