Sez. L, Sentenza n. 8294 del 10/04/2006 (Rv. 590789 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | - Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Rapporto con le disposizioni della legge n. 230 del 1962 - Inserimento in un medesimo sistema - Conseguenze - Applicabilità delle disposizioni in tema di onere della prova - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia d'assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ha attribuito alla contrattazione collettiva l'identificazione delle ipotesi nelle quali è ammissibile l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, inserendosi nel sistema delineato dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, con la conseguenza che ai contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 23 suddetto, nella vigenza della legge n. 230 del 1962, sono applicabili non solo le disposizioni di cui all'art. 2 di questa legge, ma anche quelle di cui all'art. 3, in materia d'onere della prova a carico del datore di lavoro sulle condizioni che giustificano l'assunzione a termine. In particolare, una volta impugnata, da parte del lavoratore, la legittimità del contratto a termine per violazione della legge n. 230 del 1962, grava sul datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, l'onere della prova relativa all'esistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione del termine al contratto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)