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Sez. U, Sentenza n. 16557 del 16/07/2009 (Rv. 609009 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Ritardo nel deposito di provvedimenti - Sanzione minima applicabile - Censura - Eventuali cause di giustificazione - Rilevanza ai soli fini dell'illiceità della condotta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609009-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la circostanza che il ritardo nel deposito di provvedimenti possa essere dipeso dalla gravosità e varietà dei compiti affidati al magistrato, o dal suo stato di salute, o da carenze organizzative dell'ufficio, o da altre cause che possano comunque giustificarlo, viene in rilievo ai fini della qualificazione del comportamento come illecito, ma non incide sulla sanzione minima, che il legislatore ha voluto che sia la censura quante volte il ritardo, apparendo, ad un tempo, reiterato, grave e ingiustificato, integri la fattispecie tipica di cui all'art. 2, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)