Sez. U, Sentenza n. 26138 del 06/12/2011 (Rv. 619546 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q), d.lgs n. 109 del 2006 - Ritardo nel deposito di provvedimenti - Assenza di giustificazioni - Valutazione - Confronto tra provvedimenti depositati in ritardo e provvedimenti depositati nei termini - Necessità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di illecito disciplinare del magistrato per ritardo nel deposito dei provvedimenti, la valutazione circa la assenza di giustificazioni, quale requisito costitutivo della condotta, richiede un confronto, per ciascun anno contestato, tra i provvedimenti depositati in ritardo e quelli depositati regolarmente nei termini sì da potersi desumere, in relazione alla tipologia degli stessi, la percentuale dei provvedimenti depositati in ritardo grave rispetto al totale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1 com. 1 lett. Q, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)